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Bonus Casa 2023-2024: guida agli incentivi

Il Bonus Casa prevede la possibilità di usufruire della detrazione Irpef (50%) con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare fino al 31 dicembre 2024. Salvo nuova proroga, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legge 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.

Cosa vuol dire? Se spendo 96.000 euro ho la possibilità di portare in detrazione 48.000 euro, da suddividere in 10 annualità (in questo caso 4.800 Euro annui). 

 

Chi può richiederlo e per quali interventi?


L’agevolazione riguarda non soltanto i proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • condomino, nel caso di interventi su parti comuni degli edifici

I lavori  per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

  • manutenzione straordinaria (es. sostituzione infissi, rifacimento scale, interventi finalizzati al risparmio energetico), restauro e risanamento conservativo (es. adeguamento altezza solai), ristrutturazione edilizia (es. demolizione e ricostruzione, modifica facciata);
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
  • interventi effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992)
  • interventi utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche (detrazione maggiorata con sisma-bonus)
  • interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
  • manutenzione ordinaria: prevista solamente nel caso di lavori su parti comuni degli edifici

 

Ripartizione quote


La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

Cosa vuol dire? Se nel 2023, non possedendo redditi, non ho presentato il modello 730 allora perderò il contributo esclusivamente per quell’annualità (2023). Quindi se l’anno successivo (2024) dovessi presentare il modello 730 e ho capienza, posso portare in detrazione la rata corrispondente l’anno di dichiarazione (2024). 

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

Cosa vuol dire? Se la quota annua detraibile è di 2000 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.500 euro, la parte residua della quota annua detraibile (500 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.


 

 

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Quale documentazione deve essere prodotta per usufruire dell’agevolazione?

Comunicazione all’azienda sanitaria locale: Non sempre necessaria
Comunicazione all’ENEA: la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Non sempre necessaria


Come devo pagare i lavori?

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico “parlante”. Quindi devono contenere:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr n.917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

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