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Novità per le norme di sicurezza antincendio

Con il Decreto del Ministero dell’Interno 25/01/2019, viene apportata la modifica all’allegato del decreto 16 maggio 1987 n. 246 che contiene le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 12 m. In particolare viene introdotto il paragrafo 9-bis che detta, commisurandone l’entità all’altezza dell’edificio, un insieme di misure di tipo organizzativo (adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure) e gestionale (adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza) finalizzate al raggiungimento del pertinente livello di prestazione prescritto, che consente l’esercizio dell’edificio in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza. L’adozione delle misure grava sul Responsabile dell’attività, da identificarsi, ove presente nell’Amministratore del Condominio. In particolare, le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni, mentre per gli edifici esistenti bisognerà dunque adeguarsi entro:  1 anno (6 maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza  2 anni (6 maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (per gli edifici con altezza antincendio superiore a 54 m)

Ad esempio, per edifici con altezza antincendio tra 12 e 24 m, risulta (Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione è richiesto:

Compiti dell’amministratore di condominio:

  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio;
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di
    emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in
    caso d’incendio;
  • mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.

In condizioni ordinarie:

  • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel
    foglio informativo;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle
    misure di protezione attiva e passiva;

In condizioni d’emergenza:

attuano quanto previsto nel foglio informativo

OCCUPANTI:

In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da
responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di
eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli
occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

  • Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
    istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove
    presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005