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Cantieri edili: chi va avanti

L’Associazione nazionale dei Costruttori ha pubblicato una guida di assoluta importanza che fa chiarezza sull’applicazione del DPCM 22 marzo 2020 (lockdown Coronavirus) ai cantieri edili. Di fatto, nel documento si chiarisce quali cantieri possono restare aperti e quali no, e come/dove si applica il nuovo decreto.

Attività produttive sospese e non

L’art. 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020, ma non per quelle indicate nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai codici ATECO:

  • 42 (ingegneria civile e tutte le attività sottostanti);
  • 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione);
  • 94 (Attività di organizzazioni associative).

Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO 38). In tal senso, in allegato alla nota è disponibile un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l’indicazione delle attività sospese e non (Allegati 1 e 2).

Esempio: ANCE ritiene che un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un intervento corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile).

Inoltre, le attività economiche sono identificate da un codice ATECO che contiene i livelli di definizione di ciascuna attività classificata. La struttura “ad albero” comporta la conseguenza che l’indicazione di un livello ricomprende tutti i livelli successivi.

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali

L’art.1 comma 1 lettera d) dispone che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1Tali attività vanno comunicate al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa, con apposita dichiarazione (allegata) dove dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni.

Spostamento persone fisiche: ok per motivi di lavoro

Sappiamo che la lettera b (art.1 comma 1) non consente lo spostamento tra comuni se non per specifiche situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative. Quindi resta confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori.

E’ però importante, sottolinea l’ANCE, che arrivi un chiarimento in merito alla possibilità di rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza, visto che il DPCM 22 marzo ha cancellato questa possibilità dal precedente DPCM 8 marzo. Ciò per i lavoratori che, a seguito della chiusura dei cantieri presso i quali svolgono la propria attività lavorativa, abbiano necessità di far rientro nel Comune di appartenenza.